Si è raggiunto l’estremo: Il Sindaco di Gravina con un’ordinanza vieta a chiunque l’accesso a cavità sotterraneee o artificiali, in cave a cielo libero comunque denominate, con una pena ai trasgressori fino a tre mesi di reclusione o un ammenda.
“…visti i precedenti…” “2. è fatto divieto a chiunque di introdursi in cavità sotterranee naturali o artificiali, in cave a cielo libero, comunque denominate;”
Consigliamo al solerte Sindaco (sempre politico è, non ce lo scordiamo, fa sempre parte dell’Amata Categoria del Decreto Urbani, degli inciuci, dell’Indulto ecc. ecc. ecc.) di fare anche un ordinanza, visiti i precedenti morti, per vietare a tutti: di andare a lavorare, di andare in autostrada, di tenere in casa un impianto di riscaldamento ecc. ecc. infatti, come si può calcolare, il lavoro causa giornalmente morti, per non parlare del traffico autostradale o gli incidenti domestici causati dal gas metano. Io vieterei al Sindaco anche di uscire di casa d’inverno, tante volte si prendesse una polmonite…
E l’ordinanza:
(…) O R D I N A
1. è fatto divieto ai proprietari di siti nei quali insistono accessi a cave a cielo libero, cavità sotterranee, naturali od artificiali, comunque denominate, di lasciarne incustodito l’ingresso, ovvero di consentirne l’accesso a chiunque; eventuali aperture esistenti nel suolo o nel pavimento di luoghi di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provvisti di solide coperture o di parapetti normali o di recinzioni atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo;
2. è fatto divieto a chiunque di introdursi in cavità sotterranee naturali o artificiali, in cave a cielo libero, comunque denominate;
3. è fatto obbligo per i proprietari di edifici in stato di abbandono in potenziali condizioni di pericolo, realizzare tutte le opere provvisionali necessarie a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Quando dette misure non siano attuabili, gli edifici devono essere muniti di apposite segnalazioni di pericolo;
4. è fatto obbligo a tutti i proprietari di siti nei quali insistono accessi a cave a cielo libero , cavità sotterranee, naturali od artificiali, comunque denominate e di edifici in stato di abbandono in potenziali condizioni di pericolo di segnalarne l’esistenza alla Direzione “Servizi Tecnici” del Comune di Gravina in Puglia indicando altresì le misure di messa in sicurezza del sito adottate ed asseverate da un tecnico abilitato all’esercizio della professione.
March 14th, 2008 at 12:18
Vorrei commentare… ma la buona educazione m’impedisce di esprimere quello che penso. Posso solo dire che, come al solito, siamo in balia di incompetenti che parlano di cose di cui non conoscono assolutamente nulla.
March 14th, 2008 at 14:45
Sapevo che i politici vivono nel mondo della Luna,ma non avrei mai immaginato che un sindaco partorisse tale ordinanza ,si può dire cretina.
Di questo passo i sindaci potrebbero proibire di bere vino,ma sopratutto di non lavorare nelle fabbriche ad alto rischio del lavoro.
Ma nessun lavoro è sicuro,è un utopia azzerare le vittime.
March 17th, 2008 at 14:15
Un’ordinanza fatta male, sull’onda delle emozioni e senza ragionare.
Oppure anche lui ha qualcosa da nascondere in quelle cavità???
March 19th, 2008 at 09:12
il Sindaco ha fatto il suo mestiere, in pratica un atto dovuto in presenza di un pericolo occorso, ordinanza contingibile ed urgente. Bisogna vedere in questo caso se sono stati rispettati i seguenti limiti:
“L’ordinanza contingibile ed urgente presuppone usualmente una necessità eccezionale ed urgente e la esigenza di tutelare la salute pubblica o l’ambiente, contiene un termine finale di efficacia del provvedimento o comunque la sua limitazione nel tempo anche mediante apposizione di un termine incertus quando, presuppone il difetto di strumenti diversi per la risoluzione del problema, e deve, necessariamente, essere munita di idonea motivazione (Cass. pen. n. 3878/2000)”