1.12.2010 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA – N. 48
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
DETERMINAZIONE 29 ottobre 2010, n. 19
Progetto di coltivazione del sito denominato “Cava Granolesa”.

IL COORDINATORE DEL SETTORE
Preso atto che in data 28.05.2010, protocollo n. 1960, la Ditta Henraux S.p.A., ha presentato, presso questo Parco, quale autorità competente, richiesta di autorizzazione relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato Cava GRANOLESA, nel comune di Seravezza e che il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla stampa, ovvero dalla data del 16.06.2010;
Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all’interno dell’area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;
Preso atto che la Commissione tecnica, nella seduta del 03.08.2010 esaminata la documentazione presentata ha ritenuto necessario acquisire la seguente documentazione integrativa:

1. Dovrà essere presentato il progetto dettagliato dello studio idrogeologico esteso a tutto il Monte Altissimo, completo di analisi di deflusso con traccianti sia chimici che vegetali (di cui a pagina 35 della relazione integrativa del maggio 2010), con l’indicazione delle modalità e della tempistica di realizzazione dello stesso;

2. La documentazione relativa alla autorizzazione alle emissioni diffuse dovrà essere presentata alla Provincia di Lucca e per conoscenza all’ARPAT, Dipartimento di Lucca. A tal proposito di fa presente che potranno essere utilizzate le linee guida elaborate dalla Sezione di modellistica revisionale del Dipartimento ARPAT di Firenze disponibili sul sito internet di ARPAT;

3. Relativamente alla relazione integrativa del maggio 2010 si fa presente che quanto contenuto alle pagine 27 e seguenti, non rispetta totalmente quanto contenuto nelle linee guida di cui sopra, in quanto non sono contemplate le operazioni di carico e scarico del materiale detritico e ci sono contraddizioni nella descrizione del sottofondo delle strade di cava;

4. Relativamente alla documentazione sulle acque meteoriche si fa presente che la documentazione deve essere inviata alla Provincia di Lucca e si richiede che vengano forniti gli elementi previsti nell’allegato C del DPGRT n. 46/R, necessari per la valutazione degli impatti;

5. Documentazione tecnica dettagliata sull’impianto di smaltimento dei reflui domestici e assimilati;

6. Dovranno essere forniti gli estremi della autorizzazione alla gestione dei rifiuti della ditta incaricata;

Preso atto che la Commissione tecnica ha sospeso la seduta del 11.10.2010, in quanto la documentazione integrativa, richiesta con nota 3049 del 09.08.2010, ricevuta al Parco in data 17.08.2010, prot. 3162, non è pervenuta all’ARPAT di Lucca ed inoltre il Proponente non ha trasmesso il progetto dettagliato dello studio idrogeologico richiesto;
Atteso che la documentazione di cui sopra è pervenuta in data 18.10.2010, protocollo n. 3744; Visto che la Commissione tecnica dei Nulla Osta, nella seduta del 28.10.2010 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. al termine della fase sperimentale dovrà essere fornita una relazione sul monitoraggio delle matrici ambientali, ovvero:

a. Acque sotterranee. Campagna di monitoraggio ante e post opera sui seguenti parametri, PH, conducibilità, solidi sospesi, oli minerali, idrocarburi, COD, Calcio, metalli pesanti, Silice.

b. Aria. Monitoraggio della qualità dell’aria con rilevazione su almeno due punti ed una campagna prima dell’inizio dei lavori.

2. premesso che, ad oggi, il progetto non comprende scarichi derivanti da servizi igienici, qualora tale impianto venisse introdotto e autorizzato dal Comune, dovrà essere integrata la documentazione progettuale;

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell’art. 46 della L.R.10/10, non è pervenuta alcuna osservazione;

Vista la dichiarazione di possesso dei mappali dell’intero comparto estrattivo della cava Buca, al cui interno ricade il cantiere Granolesa, presentata dal Presidente della Società Henraux S.p.A. in data 06.08.2007, prot. 3286;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall’art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 516,46 tramite bonifico registrato con reversale n. 224 del 26.07.2010, il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5‰;

DETERMINA

di rilasciare Pronuncia di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 10/10, nonché Nulla Osta del Parco, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell’Autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato “CAVA GRANOLESA”, secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel seguente Programma di Gestione Ambientale:

Attività di coltivazione

Si procede alla realizzazione delle attività previste ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

1. al termine della fase sperimentale dovrà essere fornita una relazione sul monitoraggio delle matrici ambientali, ovvero:

a. Acque sotterranee. Campagna di monitoraggio ante e post opera sui seguenti parametri, PH, conducibilità, solidi sospesi, oli minerali, idrocarburi, COD, Calcio, metalli pesanti, Silice.

b. Aria. Monitoraggio della qualità dell’aria con rilevazione su almeno due punti ed una campagna prima dell’inizio dei lavori.

2. premesso che, ad oggi, il progetto non comprende scarichi derivanti da servizi igienici, qualora tale impianto venisse introdotto e autorizzato dal Comune, dovrà essere integrata la documentazione progettuale.

Ripristino

Nella realizzazione delle attività di ripristino, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

3. nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell’acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);

4. i fronti di cava a cielo aperto, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;
Ulteriori prescrizioni e condizioni

5. nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;

6. nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;
DETERMINA ALTRESI’
di rilasciare la Pronuncia di Compatibilità Ambientale, nonché il Nulla Osta del Parco di cui al presente atto, con la validità temporale pari a un anno dalla data di notifica del presente atto;
di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la Pronuncia di Compatibilità ambientale, per il Nulla Osta del Parco e per l’ autorizzazione idrogeologica;
Omissis
Il Coordinatore
Raffaello Puccini
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
DETERMINAZIONE 17 novembre 2010, n. 20
Cava Piastriccioni. Provvedimento di applicazione dell’art. 28 Legge Regionale 65/1997.

IL COORDINATORE DEL SETTORE
Richiamata la propria determinazione di P.C.A. n. 13 del 21.10.2004 con cui si rilasciavano le autorizzazioni di competenza di questo Ente Parco, per il progetto di coltivazione della cava Piastriccioni su richiesta della ditta Bianco Fantasia s.r.l.;
Viste le difformità realizzate dalla ditta nel corso della coltivazione della cava in oggetto, meglio descritte nella documentazione prodotta dal Proponente ed acquisita al protocollo del Parco in data 12.07.2010 al n. 2742 e consistenti in sintesi nelle seguenti opere:
1. realizzazione di sconfinamenti rispetto ai limiti autorizzati, nel sotterraneo di quota 798 m s.l.m. per una superficie di circa 540 m2;
Visto il decreto del Presidente del Parco, n. 3 del 19.07.2010 con cui vengono attribuiti al dirigente responsabile del Settore Uffici Tecnici i poteri di cui all’art. 28 della L.R. 65/97, relativamente alla sospensione, riduzione in pristino e risistemazione dei luoghi in conseguenza di attività esercitate in modo difforme;
Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all’interno dell’area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;
Visto il parere della Commissione tecnica dei nulla osta, rilasciato nella seduta del 16.11.2010, come di seguito riportato:
premesso che all’interno del sito sono state realizzate opere non conformi alle autorizzazioni rilasciate;
premesso altresì che tali opere potrebbero essere state ammissibili, secondo le normative vigenti. In merito alle attività di ripristino, da ordinarsi ai sensi dell’art. 28 della L.R. 65/97, la Commissione ritiene che trattandosi di una area comunque modificata dall’attività estrattiva, peraltro in sotterraneo e ricadente in area contigua di cava, non

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