Notizia di Luca Girelli

per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
in data 08-04-2003 sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria parte III anno 34 n°14 a pag. 504 è stata pubblicata la richiesta di “Giudizio di compatibilità ambientale” per il progetto di valorizzazione turistica della Grotta di Monte Cucco come previsto dall´art.5 e seguenti della
Legge Regionale (Umbria) n° 11 del 09/04/1998 Norme in materia di impatto ambientale.

La Legge prescrive anche che:

“Presso l’Area operativa assetto del territorio piano urbanistico territoriale competente per l’istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale è istituito un registro delle procedure dì verifica, nel quale sono annotate le domande e i relativi esiti; chiunque può prenderne visione senza formalità”(Il numero di telefono dell´ufficio di riferimento in Regione Umbria è 0755045952)



Vi ricordo che le normative nazionali prevedono che:

“Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo può presentare, in forma scritta, all’autorità competente osservazioni sull’opera soggetta alla procedura di valutazione d’impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 8, comma 2. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.”



Io, oltre agli stralci che riporto qui sotto, ho altro materiale legislativo (anche le leggi citate per intero) che posso fornirvi.



La pubblicazione è avvenuta in data 08-04-2003 per cui bisogna farsi sentire presso l´ufficio di cui sopra entro il 23 maggio. A questo punto ogni singolo speleologo, anche in assenza di organizzazione può farsi valere, fatevi vivi, rimangono meno di 40 giorni.



Riporto di seguito stralci di riferimenti normativi utili:



Legge Regionale (Umbria) n° 11 del 09/04/1998 Norme in materia di impatto ambientale.

[…]

Art. 7 – Giudizio di compatibilità ambientale

1. La Giunta regionale pronuncia il giudizio motivato in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento, valido per 5 anni dalla data dell’emanazione, dettando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere o degli impianti nonché le modalità con le quali sono fornite le necessarie garanzie di natura finanziaria attraverso la stipula di apposita convenzione, o atto d’obbligo, registrata e trascritta.

2. Per le materie non di competenza regionale, qualora non valutate nell’ambito della conferenza
dei servizi, il soggetto proponente dovrà acquisire gli atti autorizzativi competenti.

3. Il giudizio di compatibilità ambientale è trasmesso all’Amministrazione competente al rilascio del provvedimento amministrativo, che consente in via definitiva la realizzazione dell’opera, la qua
le si uniforma a quanto ivi stabilito. Il giudizio di compatibilità ambientale è altresì trasmesso al soggetto proponente.

4. In ogni caso è fatto divieto di dare corso all’inizio dei lavori in mancanza del giudizio di compatibilità ambientale.

5. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale sono comunicati anche ai soggetti convocati per la partecipazione al procedimento e sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria.



[…]



Vi riporto due articoli estratti da:

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 12 aprile 1996

Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (G.U. 7 settembre 1996, n. 21).

[…]

Art. 8

(Misure di pubblicità)



1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’individuazione degli uffici presso i quali in via permanente o per casi specifici sono depositati i documenti e tutti gli atti inerenti procedimenti conclusi, ai fini della consultazione del pubblico.

2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all’art. 5, il committente o l’autorità proponente provvede a proprio carico alle misure di pubblicità minime che dovranno essere definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) deposito presso gli uffici, individuati ai sensi del comma 1, del progetto dell’opera, dello studio d’impatto ambientale e della sintesi non tecnica e, nel caso della richiesta di verifica di cui all’art. 10, di copia di quanto comunicato all’autorità competente;

b) diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’ambiente 11 agosto 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 agosto 1987, n. 201, e successive integrazioni.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori appropriate forme di pubblicità.

4. Per i progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese, nonchè per le richieste di verifica di cui all’art. 10, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.



Art. 9

(Partecipazione al procedimento)



1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo può presentare, in forma scritta, all’autorità competente osservazioni sull’opera soggetta alla procedura di valutazione d’impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 8, comma 2. Il giudizio di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del pubblico.

2. L’autorità competente alla valutazione dell’impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame dello studio presentato dal committente o dall’autorità proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.

3. L’inchiesta di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui all’art. 7.

4. Il committente, o l’autorità proponente, qualora non abbia luogo l’inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all’art. 7.

5. Quando il committente o l’autorità proponente intende uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell’inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta alla autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato.

[…]

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