Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.
GU n. 79 del 4-4-2009
testo in vigore dal: 19-4-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, e in particolare l’Allegato
B;
Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque
sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento;
Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita’
ambientali nel settore della politica delle acque, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche’ modifica
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 22 gennaio 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 marzo 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e
forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e
delle finanze e per i rapporti con le regioni;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalita’

1. Il presente decreto si applica ai corpi idrici sotterranei
identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all’Allegato 1.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli
76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito
denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», e successive
modificazioni, il presente decreto, ad integrazione delle
disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo decreto legislativo
n.152 del 2006, definisce misure specifiche per prevenire e
controllare l’inquinamento ed il depauperamento delle acque
sotterranee, quali:
a) criteri per l’identificazione e la caratterizzazione dei corpi
idrici sotterranei;
b) standard di qualita’ per alcuni parametri e valori soglia per
altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico
delle acque sotterranee;
c) criteri per individuare e per invertire le tendenze
significative e durature all’aumento dell’inquinamento e per
determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
e) modalita’ per la definizione dei programmi di monitoraggio
quali-quantitativo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano, oltre alle
definizioni di cui agli articoli 54 e 74 del decreto legislativo n.
152 del 2006, le seguenti definizioni:
a) standard di qualita’ delle acque sotterranee: uno standard di
qualita’ ambientale, definito a livello comunitario, come la
concentrazione di un determinato inquinante, di un gruppo di
inquinanti o un indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee
che non dovrebbe essere superato al fine di proteggere la salute
umana e l’ambiente;
b) valore soglia: lo standard di qualita’ ambientale delle acque
sotterranee stabilito a livello nazionale conformemente alle
disposizioni dell’articolo 3, comma 3; valori soglia possono essere
definiti dalle regioni limitatamente alle sostanze di origine
naturale sulla base del valore di fondo;
c) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico
sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4
ed all’Allegato 3, Parte A;
d) buono stato quantitativo: stato definito all’Allegato 3, Parte
B;
e) tendenza significativa e duratura all’aumento
dell’inquinamento: qualsiasi aumento significativo, dal punto di
vista ambientale e statistico, della concentrazione di un inquinante,
di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle
acque sotterranee per il quale e’ individuata come necessaria
l’inversione di tendenza in conformita’ all’articolo 5;
f) scarico nelle acque sotterranee: lo scarico definito
all’articolo 74, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 152
del 2006, come modificato dall’articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
g) immissione indiretta nelle acque sotterranee: l’immissione,
risultante dall’attivita’ umana, di inquinanti nelle acque
sotterranee attraverso il suolo o il sottosuolo;
h) concentrazione di fondo: la concentrazione di una sostanza o il
valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente
all’assenza di alterazioni antropogeniche o alla presenza di
alterazioni estremamente limitate rispetto a condizioni inalterate;
i) livello di base: il valore medio misurato almeno durante gli
anni di riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di
monitoraggio attuati ai sensi del punto B.4 dell’Allegato 1, della
Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, in caso di
sostanze individuate dopo tali anni di riferimento, durante un
periodo rappresentativo di due anni di monitoraggio effettuato in
conformita’ all’Allegato 4;
l) corpi idrici sotterranei a rischio: sono i corpi idrici le cui
condizioni qualitative e/o quantitative possono pregiudicare il
raggiungimento ovvero il mantenimento degli obiettivi ambientali di
cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
m) acquifero: uno o piu’ strati sotterranei di roccia o altri
strati geologici di permeabilita’ sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantita’
significative di acque sotterranee.

Art. 3.

Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee

1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di
un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni adottano gli
standard di qualita’ ambientale ed i valori soglia indicati
rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell’Allegato 3.
2. I valori soglia e gli standard di qualita’ di cui al comma 1 si
applicano limitatamente alle sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli
indicatori di inquinamento che, a seguito dell’attivita’ di
caratterizzazione effettuata ai sensi dell’Allegato 1, Parte B,
risultino determinare il rischio di non raggiungimento degli
obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. I valori soglia di cui all’Allegato 3, Parte A, Tabella 3, sono
definiti a livello nazionale secondo i criteri riportati allo stesso
Allegato 3, Parte A.2. La fissazione di detti valori, necessaria
all’identificazione del buono stato chimico per alcune sostanze,
tiene conto della protezione del corpo idrico sotterraneo in
relazione all’impatto e al rapporto tra acque sotterranee e acque
superficiali, acque sotterranee ed ecosistemi terrestri ed acquatici
ad esse connessi e delle conoscenze tossicologiche ed
ecotossicologiche.
4. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia designato per
l’estrazione di acqua destinata al consumo umano, restano valide le
disposizioni di cui all’articolo 82, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.
5. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l’Italia e uno o
piu’ Stati membri della Unione europea ovvero uno o piu’ Paesi non
appartenenti all’Unione europea, la fissazione dei valori soglia e’
soggetta a un coordinamento tra il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, le Regioni interessate e gli Stati
confinanti.
6. Le autorita’ competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152
del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei
piani di tutela di cui agli articoli 117 e 121 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 gli standard di qualita’ ed i valori
soglia di cui all’Allegato 3 come obiettivo da raggiungere entro il
22 dicembre 2015, nonche’ l’elenco delle sostanze rilevate nei corpi
idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.
7. Le regioni, per le sostanze presenti nelle acque sotterranee
ricadenti nel territorio di propria competenza non ricomprese
nell’Allegato 3, richiedono la fissazione dei relativi valori soglia
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
che li definisce sulla base delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche disponibili, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell’Istituto superiore
di sanita’ (ISS) e del Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto di
ricerca sulle acque (CNR-IRSA).

Art. 4.

Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee

1. Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle
acque sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono
prevedere, nell’ambito delle attivita’ di monitoraggio, il
raggruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le modalita’
riportate all’Allegato 4, punto 4.1.
2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono
considerati in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti
condizioni :
a) sono rispettate le condizioni riportate all’Allegato 3, Parte
A, tabella 1;
b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli
standard di qualita’ ed i valori soglia di cui all’Allegato 3, Parte
A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio
del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici
sotterranei;
c) lo standard di qualita’ delle acque sotterranee o il valore
soglia e’ superato in uno o piu’ siti di monitoraggio, che comunque
rappresentino non oltre il 20 per cento dell’area totale o del volume
del corpo idrico, per una o piu’ sostanze ed un’appropriata indagine
svolta in conformita’ all’Allegato 5 conferma che:
1) sulla scorta della valutazione di cui all’Allegato 5, punto 3,
non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano gli
standard di qualita’ o i valori soglia delle acque sotterranee
definiti rappresentino un rischio ambientale significativo, tenendo
conto dell’estensione del corpo idrico sotterraneo interessato;
2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico
delle acque sotterranee riportate all’Allegato 3, Parte A, Tabella 1,
sono soddisfatte in conformita’ al punto 4 dell’Allegato 5;
3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati
per l’estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono
in media oltre 10 m3/giorno o servono piu’ di 50 persone, sono
assoggettati ad una protezione tale che impedisca il peggioramento
della loro qualita’ o un aumento del livello di trattamento per la
potabilizzazione necessaria a garantire i requisiti di qualita’ di
cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
4) la capacita’ del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo
corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi
umani non e’ stata danneggiata in maniera significativa
dall’inquinamento.
3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da
effettuare secondo i criteri riportati all’Allegato 4, al fine di
acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza
corretta e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee.
4. Le autorita’ competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152
del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei
piani di tutela, la classificazione dei corpi idrici sotterranei
effettuata secondo la procedura di cui al comma 2, nonche’, qualora
ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2,
la sintesi della valutazione dello stato chimico contenente anche una
descrizione del metodo seguito nella valutazione finale, in
considerazione dei superamenti degli standard di qualita’ o dei
valori soglia per le acque sotterranee nei singoli siti di
monitoraggio.
5. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classificato in buono
stato chimico in conformita’ al comma 2, lettera c), al fine di
proteggere gli ecosistemi acquatici, terrestri e gli usi legittimi
delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico
sotterraneo rappresentata dal sito o dai siti di monitoraggio in cui
e’ stato superato lo standard di qualita’ o il valore soglia, le
regioni attuano programmi di misure contenenti almeno quelle indicate
alla Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006, nonche’
altre misure derivanti da specifiche normative che possono essere
messe in relazione alla tutela delle acque sotterranee.

Art. 5.

Individuazione di tendenze significative e durature all’aumento delle
concentrazioni di inquinanti e determinazione dei punti di partenza
per le inversioni di tendenza

1. Le autorita’ di Bacino, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei dati derivati dalle attivita’ di
monitoraggio, individuano, conformemente all’Allegato 6, Parte A, le
tendenze significative e durature all’aumento delle concentrazioni di
inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento
rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici sotterranei che sono
stati identificati a rischio e determinano:
a) i punti di partenza per le inversioni di tendenza come una
percentuale del livello degli standard di qualita’ e dei valori
soglia delle acque sotterranee indicati all’Allegato 3, in base alla
tendenza individuata e al rischio ambientale ad essa associato,
conformemente all’Allegato 6, Parte B, punto 1;
b) le priorita’ di intervento.
2. Sulla base degli atti emanati in attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1, le regioni, al fine di ridurre progressivamente
l’inquinamento, di prevenire il deterioramento delle acque
sotterranee e di invertire le tendenze che presentano un rischio
significativo di danno per la qualita’ degli ecosistemi acquatici o
degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi
legittimi, reali o potenziali, dell’ambiente acquatico, individuano
ed applicano, ove necessario, misure piu’ restrittive di quelle
indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006.
3. Le autorita’ competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152
del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei
piani di tutela, nell’ambito della revisione periodica degli stessi,
le misure adottate, indicando altresi’ una sintesi in cui si
evidenziano:
a) la metodologia utilizzata per la valutazione di tendenza nei
singoli siti di monitoraggio di un corpo idrico o di un gruppo di
corpi idrici sotterranei sulla base della quale gli stessi corpi
idrici sono soggetti ad una tendenza significativa e duratura
all’aumento della concentrazione di un inquinante o ad un’inversione
di tale tendenza;
b) i criteri su cui si e’ basata la determinazione dei punti di
partenza di cui al comma 1.
4. Le regioni, qualora necessario per determinare l’impatto dei
pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei
che possono compromettere il conseguimento degli obiettivi di
qualita’ di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152
del 2006 e, in particolare, i pennacchi risultanti da fonti puntuali
e da aree contaminate, svolgono controlli supplementari di
valutazioni di tendenza per gli inquinanti individuati, al fine di
verificare che i pennacchi non si espandano, non provochino un
deterioramento dello stato chimico del corpo o del gruppo di corpi
idrici sotterranei e non rappresentino un rischio per la salute umana
e per l’ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati
nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei piani di tutela.

Art. 6.

Stato quantitativo delle acque sotterranee

1. Ai fini della valutazione del buono stato quantitativo di un
corpo idrico sotterraneo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei,
le regioni si attengono ai criteri di cui all’Allegato 3, Parte B,
tabella 4.
2. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l’Italia e uno o
piu’ Stati membri dell’Unione europea ovvero uno o piu’ Paesi non
appartenenti all’Unione europea, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e le regioni interessate avviano un
coordinamento con gli Stati confinanti ai fini della valutazione
dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei e
dell’individuazione delle misure necessarie alla tutela quantitativa
degli stessi.
3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da
effettuare secondo i criteri riportati all’Allegato 4, punto 4.3, al
fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una
conoscenza corretta e complessiva dello stato quantitativo delle
acque sotterranee.
4. Le autorita’ competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152
del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei
piani di tutela, la classe di qualita’ dello stato quantitativo
nonche’ le misure individuate ai fini del raggiungimento o del
mantenimento del buono stato quantitativo per i corpi idrici
sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.

Art. 7.

Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle
acque sotterranee

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104
del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di
limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e di
perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto
legislativo n.152 del 2006, le regioni assicurano che il programma di
misure stabilito conformemente all’articolo 116 del medesimo decreto
legislativo comprenda:
a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni
indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui
articolo 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del
2006. Le regioni individuano le sostanze pericolose tenendo conto, in
particolare, di quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di
inquinanti tra quelle dell’Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a
9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le
immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non
considerate pericolose di cui al citato Allegato 8 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e di altri inquinanti non pericolosi, al
fine di evitare un deterioramento ed una significativa e duratura
tendenza all’aumento della concentrazione di inquinanti nelle acque
sotterranee. Nell’individuazione delle misure si tiene conto delle
migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche disponibili.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, e’ riportato all’Allegato 2 del presente decreto
un elenco indicativo minimo di sostanze pericolose.
3. Fatti salvi eventuali requisiti piu’ rigorosi fissati dalla
normativa nazionale o regionale di settore, le regioni possono
escludere dalle misure di cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni
indirette di inquinanti che sono:
a) considerate essere in quantita’ e concentrazioni cosi’ piccole
da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento
della qualita’ delle acque sotterranee riceventi;
b) le conseguenze di incidenti o di circostanze naturali
eccezionali che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati
o attenuati;
c) considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o
limitare senza ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la
salute umana o la qualita’ dell’ambiente nel suo complesso o a misure
sproporzionatamente onerose per rimuovere quantita’ di inquinanti da
terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro
percolazione negli stessi;
d) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi,
tra l’altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccita’ e ai
fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a
livello internazionale; tali attivita’, che comprendono ad esempio,
le escavazioni, il dragaggio, il trasferimento ed il deposito di
sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformita’ alla
normativa vigente, purche’ dette immissioni non compromettano il
raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e
77 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3 solo se e’ in atto un efficiente monitoraggio
delle acque sotterranee ai sensi dell’Allegato 4.
5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3,
informano tempestivamente il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
6. Il comma 3 dell’articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del
2006 e’ sostituito dal seguente:
«3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a
mare, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i
giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello
sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo
scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle
unita’ geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati
estratti ovvero in unita’ dotate delle stesse caratteristiche che
contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita’
dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o
altre sostanze pericolose diverse, per qualita’ e quantita’, da
quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative
autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.».

Art. 8.

Modifica degli Allegati

1. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico
ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si
provvede alla modifica degli Allegati tecnici di cui al presente
decreto al fine di recepire modifiche relative a modalita’ esecutive
e a caratteristiche di ordine tecnico intervenute a livello
comunitario.
2. Con uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 75,
comma 3, del decreto legislativo n.152 del 2006, si provvede alla
modifica degli Allegati tecnici di cui al presente decreto, al fine
di adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni
scientifiche e tecnologiche. Con i medesimi regolamenti si provvede,
sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, almeno con cadenza
biennale, alla revisione della tabella 3 dell’Allegato 3 per
adempiere alle finalita’ di cui al comma 7 dell’articolo 3 ovvero per
stralciare sostanze individuate nella medesima tabella nel caso in
cui le stesse non costituiscono piu’ un rischio per i corpi idrici
sotterranei.
3. Le modifiche degli Allegati tecnici di cui al comma 2 sono
recepite dalle autorita’ competenti ai sensi del decreto legislativo
n. 152 del 2006 nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei
piani di tutela attraverso la revisione periodica degli stessi.

Art. 9.

Modifiche alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni

1. Alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell’articolo 74 sono
rispettivamente sostituite dalle lettere m), c) e d) dell’articolo 2
del presente decreto;
b) il punto 1.2 dell’Allegato 1 e’ sostituito dall’Allegato 1,
Parte A, al presente decreto;
c) la lettera B del punto 2 dell’Allegato 1 e’ sostituita dagli
Allegati 3 e 4 al presente decreto;
d) i punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell’Allegato 3 sono sostituiti
dall’Allegato 1, Parte B al presente decreto.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nei casi di deroga di cui agli articoli 103 e 104 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e nell’esercizio di attivita’ che possono
comportare immissioni indirette nelle acque sotterranee di
inquinanti, il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni allo
scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il 22 dicembre 2013, tengono conto delle disposizioni degli
articoli 3, 4 e 5.
2. Le regioni trasmettono le informazioni relative all’attuazione
del presente decreto e, in particolare, l’elenco delle sostanze di
cui al comma 6 dell’articolo 3, secondo tempi e modalita’ individuati
dalla specifica normativa vigente.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ferme restando per queste ultime le disposizioni
di cui all’articolo 176, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del
2006, si applicano le norme dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne’ minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Zaia, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

allegati omissis

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