Art. 2050. Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose.

{I}. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di
un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati [965 c.nav.], è tenuto al risarcimento [2056 ss.;
678 c.p.], se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a
evitare il danno [2054] (1).

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(1) In tema di responsabilità civile dipendente da impiego
pacifico dell’energia nucleare v. art. 15 ss. l. 31 dicembre 1962,
n. 1860; l. 10 maggio 1976, n. 319, nonchè l. 23 aprile 1991, n.
147. In tema di danni causati alle persone fisiche e giuridiche
italiane da oggetti spaziali v. art. 5 l. 25 gennaio 1983, n. 23.

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