E’ lecito recarsi in una località montana, qualora il proprio comune non ne abbia le caratteristiche. Il Vice capo di Gabinetto del ministero, Paola Formicola, ha inviato una nota al Club alpino italiano con la quale precisa come regolarsi per l’attività sportiva in montagna nel rispetto delle disposizioni restrittive in vigore.

Ph. Lo Scarpone

Nella risposta del Vice capo di Gabinetto del ministero, al quesito posto dal CAI nei giorni scorsi, in merito alla richiesta di chiarimenti sulla possibilità di svolgere l’attività di montagna, le seguenti precisazioni:

a) In area gialla l’attività motoria e quella sportiva hanno solo il limite del confine regionale o della Provincia autonoma.
b) In area arancione è consentita attività sportiva in altro comune, purché nella stessa Regione o Provincia autonoma, alla tassativa condizione che difettino, nel proprio comune, le condizioni perché l’attività possa compiersi.
c) In area rossa l’attività sportiva è limitata al solo territorio comunale.

Lo scorso 15 gennaio, il Club alpino italiano aveva inviato alla presidenza del Consiglio la richiesta di chiarimento sul D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, che potesse permettere ai propri iscritti di svolgere le attività espressamente consentite dal decreto, fugando ogni possibile dubbio interpretativo. Il 21 gennaio, analogo quesito era stato inviato al ministero dell’Interno.

La precisazione del Club Alpino Italiano
Sulla base di questo chiarimento, in una lettera inviata ai soci, il Club Alpino Italiano in una lettera inviata ai soci, precisa che in area arancione, «il presupposto per uscire dal proprio comune è il compimento di un’attività sportiva, nel nostro caso in montagna. Ne deriva che ad essere consentita è solo ed esclusivamente l’attività sportiva e non la gita o la passeggiata».

Se ne deduce che è lecito recarsi in una località montana, qualora il proprio comune non ne abbia le caratteristiche.
«L’uscita dal comune di residenza deve limitarsi all’attività stessa, prevedendone il rientro nel proprio comune immediatamente dopo averla praticata. Tutto ciò, naturalmente, nel pieno rispetto delle altre regole generali: esercizio in forma individuale; rispetto della distanza di almeno due metri dagli altri partecipanti; divieto tassativo di assembramento», puntualizza ancora il Cai.

«Questo chiarimento consente, nel rispetto di tutto quanto precisato, di tornare ad attività in natura, e starà a tutti noi, con adeguata preparazione e correttezza nei comportamenti, far si che non vengano imposte nuove restrizione ad un’attività che è essenziale per il benessere psicofisico di tutti gli amanti della montagna». osserva il Presidente generale del CAI Vincenzo Torti.

Fonte Lo Scarpone

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