Il rischio di incertezze applicative per escursionismo e alpinismo (e anche per speleologia), in assenza di una deroga esplicita
In vista della conversione del Decreto-Legge n. 23/2026, sono emerse alcune criticità interpretative relative alle disposizioni in materia di porto di oggetti a lama, che potrebbero incidere anche su ambiti tradizionalmente estranei alle finalità della norma, quali le attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche.
Sul punto è intervenuto il Club Alpino Italiano, che ha trasmesso una comunicazione formale al Ministero competente e ai capigruppo di Camera e Senato, richiamando l’attenzione su un possibile effetto estensivo della disciplina.
Il provvedimento, orientato al rafforzamento della sicurezza in ambito urbano, introduce un inasprimento delle sanzioni per il porto, al di fuori della propria abitazione, di strumenti a lama affilata o appuntita eccedenti determinate caratteristiche dimensionali. Tale intervento si inserisce in un quadro normativo già consolidato.
La disciplina generale è contenuta nell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che costituisce il riferimento normativo principale: essa vieta il porto, senza giustificato motivo, di strumenti atti ad offendere, tra cui rientrano anche coltelli e lame. La giurisprudenza ha nel tempo chiarito che il “giustificato motivo” deve essere valutato in relazione al contesto, alla finalità del porto e alla coerenza tra strumento e attività svolta.
In questa prospettiva, il possesso di un coltello durante un’attività escursionistica o speleologica è stato generalmente ritenuto legittimo, in quanto funzionale a esigenze concrete e non riconducibile a finalità offensive.
L’intervento normativo del 2026, tuttavia, rafforzando il sistema sanzionatorio e introducendo parametri più stringenti, rischia di incidere sull’equilibrio interpretativo finora consolidato.
In questo contesto, assume rilievo la distinzione giuridica tra porto e trasporto.
Nel sistema giuridico italiano esiste, infatti, una distinzione rilevante tra porto e trasporto di oggetti potenzialmente atti ad offendere, tra cui rientrano anche i coltelli.
Si ha porto quando l’oggetto si trova nella disponibilità immediata della persona ed è utilizzabile senza particolari operazioni. Rientrano in questa categoria, ad esempio, un coltello tenuto in tasca o nello zaino durante un’attività. Il porto è vietato in assenza di un giustificato motivo, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Si ha trasporto quando l’oggetto non è immediatamente utilizzabile ed è custodito in modo tale da richiedere operazioni per poter essere impiegato, come nel caso di una custodia chiusa o del bagagliaio di un veicolo. Il trasporto, in quanto tale, non configura automaticamente una condotta illecita.
Nelle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche, il possesso di un coltellino rientra generalmente nel porto giustificato, in quanto funzionale a esigenze operative e di sicurezza. L’attenzione sollevata dal Club Alpino Italiano riguarda tuttavia il rischio che un inasprimento normativo o interpretativo possa ridurre i margini di riconoscimento del “giustificato motivo”, rendendo meno prevedibile la valutazione dei casi concreti.
Le criticità evidenziate dal CAI
È su questo profilo che si concentra la riflessione del CAI.
In ambito montano, strumenti come i coltellini multiuso o le lame tecniche costituiscono dotazioni ordinarie, utilizzate per finalità di sicurezza, primo soccorso e gestione operativa delle attività.
“Il CAI condivide pienamente l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle nostre città”, spiega il Presidente generale Antonio Montani. “Tuttavia, auspichiamo che venga introdotta una deroga esplicita per le attività escursionistiche, alpinistiche e di soccorso in ambiente naturale”.
Pur condividendo l’obiettivo generale di incremento della sicurezza pubblica, insomma, è opportuna l’introduzione di una previsione esplicita che escluda dall’ambito applicativo della norma le attività svolte in ambiente naturale. In assenza di un chiarimento normativo, infatti, la valutazione del “giustificato motivo” potrebbe risultare affidata a interpretazioni non uniformi, con il rischio di ricondurre a fattispecie sanzionatorie comportamenti che, per natura e contesto, appaiono coerenti con le esigenze operative delle discipline interessate.
“Da oltre 160 anni”, si legge in conclusione di comunicato, “il Club Alpino Italiano promuove una cultura della montagna responsabile e consapevole. È in questo spirito che oggi chiede alle istituzioni di essere ascoltato”.
Il tema riguarda anche la speleologia
La questione assume rilievo non solo per gli escursionisti e gli alpinisti, ma anche per gli operatori del soccorso e per gli speleologi. In ambiente ipogeo, l’utilizzo di strumenti da taglio è spesso parte integrante delle procedure di sicurezza, in condizioni ordinarie e in situazioni di emergenza.
L’assenza di una distinzione esplicita tra contesto urbano e ambiente naturale rischia pertanto di generare un’applicazione della norma non pienamente aderente alle specificità operative di tali attività.
La richiesta avanzata dal CAI è importante: non si tratta di un mugugno fine a se stesso, ma dell’invito a una più puntuale delimitazione dell’ambito applicativo della norma, nel rispetto delle specificità dei contesti non urbani e delle pratiche consolidate in materia di sicurezza.
In questa prospettiva, l’introduzione di una deroga esplicita, o almeno di un chiarimento interpretativo, potrebbe contribuire a garantire un equilibrio tra le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e quelle, altrettanto rilevanti, di sicurezza operativa in ambiente naturale.
In questo quadro, va riconosciuto al Club Alpino Italiano il merito di aver sollevato con chiarezza e tempestività una questione che riguarda da vicino l’intero mondo della montagna e dell’ambiente ipogeo.
Nota redazionale di Scintilena — Il tema è attualmente oggetto di attenzione nel corso dell’iter di conversione del Decreto-Legge n. 23/2026. Eventuali modifiche o chiarimenti introdotti in sede parlamentare potranno incidere in modo significativo sull’applicazione concreta della norma nei contesti escursionistici, alpinistici e speleologici.