Legge 15 giugno 2002, n° 112
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (di interesse per questo Ministero: articoli 7, 8 e 9 comma 1)(CON TESTO COORDINATO)
Pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n° 139

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63



All’articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: “non tributaria” sono inserite le
seguenti: “, anche degli enti territoriali,”.

All’articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: “regolamento emanato con” sono
sostituite dalle seguenti: “regolamento di cui a1”;

al comma 1, capoverso 1, le parole: “testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al”.

All’articolo 3:


al comma 1, dopo le parole: “e’ ridotto” sono inserite le seguenti:
“, fino al 31 dicembre 2002,”;

al comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: “nonche’ i medicinali
da DNA ricombinante inseriti nell’allegato 2 al decreto del Ministro
della sanita’ 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui
prezzo di vendita al pubblico e’ inferiore a cinque euro”; al comma
3, le parole: “in Italia o” sono soppresse;

al comma 4, dopo la parola: “riunioni” sono inserite le seguenti “di
cui al comma 3 ” ;

al comma 5, le parole: “il 8 per cento” sono sostituite dalle
seguenti.. ” l’8 per cento”;

al comma 6, dopo la parola: “riunioni” sono inserite le seguenti: “di
cui al comma 3”;

al comma 8, primo periodo, le parole da: “ad un anno nel 2002” fino
a: “2003” sono sostituite dalle seguenti: “a sei mesi per ogni anno
solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004”;

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

“8-bis. E’ consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l’
esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari di
protezione di cui all’articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349,
nonche’ all’articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
introdotto dall’articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di
avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero
delle attivita’ produttive, una procedura per il rilascio di licenze
volontarie a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente
in materia.

8-ter. Le licenze di cui al conuna 8-bis sono comunque valide
unicamente per l’esportazione verso Paesi nei quali la protezione
brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso
l’eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita’
alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle
attivita’ produttive, sentiti i settori interessati, definisce i
criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis “;
al comma 9, primo periodo, dopo la parola: “farmaci” sono inserite le
seguenti: “, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,” e dopo le parole:
“di pubblicita’,” sono inserite le seguenti: “dopo l’indicazione del
marchio,”; al secondo periodo le parole: “non superiore all’80 per
cento di quello” sono sostituite dalle seguenti: “uguale a quello”;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende
ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale
dell’azienda, al presidente della regione e al Ministero
dell’economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa
effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili
vigenti di finanza pubblica. II direttore generale dell’azienda da’
comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto
dei limiti di spesa previsti.

9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco
concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni
alla rimborsabilita’, con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate
con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e’ allegata una relazione
tecnica, verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto
gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione
tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori
rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili
vigenti di finanza pubblica nonche’, in particolare, rispetto a
quelli definiti nell’accordo tra Governo, regioni e province autonome
dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Lerciale n. 207 del 6
settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte
dei conti per la relativa registrazione”.

Dopo l’articolo 4, e’ inserito il seguente;

“Art. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria). – 1. Alla
definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte,
in conformita’ all’accordo tra Governo, regioni e province autonome
sancito l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, come segue:

a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l’anno 2000 e quanto a euro
3.412.747.189,18 per l’anno 2001 con oneri a carico ciel bilancio
dello Stato;

b) per l’importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle
province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio,
inclusi, limitatamente all’anno 2000, quelli eventualmente derivanti
da operazioni di indebitamento.

2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di
Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:

a) l’importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disavanzo
provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva e
passiva relativa alla gestione liquidatoria dell’azienda
universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che
residua dopo l’assegnazione della quota parte di risorse attribuite
alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;

b) l’importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disavanzi
dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e
2001, in conformita’ all’accordo di cui al comma 1.

3. Le regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro
disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il
disposto di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155.

4. Le disponibilita’ finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra
le regioni:

a) per l’anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del
Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;

b) per l’anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio
2002.

5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai
Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze le quote del
finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche’ la
completa utilizzazione di dette quote.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato:

a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti
ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente
degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle
colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la
liquidazione del saldo per l’anno 2000 e’ subordinata alla
comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell’avvenuta
assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del
residuo disavanzo posta a loro carico; per l’anno 2001, e’
subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19
dell’accordo di cui al comma 1;

b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme
spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale
copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l’importo
indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente
decreto; il saldo e’ erogato sulla base del definitivo accertamento
della massa attiva e passiva dell’azienda universitaria Policlinico
Umberto I da parte del commissario liquidatore;

c) ad erogare alla regione Lazio 1′ intero importo di cui al comma 2,
lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al
presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell’azienda
ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.

7. Qualora l’erogazione dell’acconto abbia determinato a favore di
una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del
comma 4, l’eccedenza e’ posta in detrazione in occasione del riparto
del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle
regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le
finalita’ del presente decreto.

8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti
dall’attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi curo
5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 1 residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, e dell’articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti
ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono confluiti i predetti
enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d’investimento. Le
somme assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge
n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e
province autonome destinate alle spese d’investimento delle aziende
sanitarie. Le somme assegnate alle unita’ sanitarie locali ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103,
rimaste inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatone
delle soppresse unita’ sanitarie locali.

10. Per le attivita’ di valutazione, in relazione alle risorse
definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi
alla definizione e all’ aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza e delle prestazioni in essi contenute, e’ istituita una
apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute
e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti
supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro
dell’economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti
supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che
puo’ articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i
componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta
della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione
possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti
esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta
trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore
della competente direzione generale del Ministero della salute,
presso la quale e’ incardinata la segreteria dell’organo collegiale,
e il direttore dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle
deliberazioni della commissione e’ data attuazione con decreto di
natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte
dei conti per la relativa registrazione”.

All’articolo 5:

al comma 1, l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti: “Resta fermo
quanto disposto dalia citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo
decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in
ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a
quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in
funzione: a) della loro particolare operativita’, inclusa la
possibilita’ di partecipare al capitale della Banca d’Italia; b)
della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi
obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di
professionalita’, di onorabilita’ e di incompatibilita’; c) dei
criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei
cespiti; d) della facolta’ di emettere titoli di debito convertibili
o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicita’ della
gestione e di separazione patrimoniale; f} dei vincoli di
destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g)
delle speciali norme in materia di contabilita’ e di vigilanza; h)
del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle
fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La
disposizione: di cui al precedente periodo costituisce norma di
interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”.

All’articolo 6:

al comma 6, le parole: “testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al”.

All’articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: “alienazione del patrimonio dello Stato”
sono inserite le seguenti: “e nel rispetto dei requisiti e delle
finalita’ propri dei beni pubblici”;

al comma 2, le parole: “1.000.000 euro” sono sostituite dalle
seguenti: “1.000.000 di euro”;

al comma 3, secondo periodo, le parole da: “esclusivamente” fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “ad altre
societa’ di cui il Ministero detenga direttamente l’intero capitale
sociale”;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: “, previa definizione
da parte del CIPE delle direttive di massima”;

al comma 10, primo periodo, le parole: “per legge” sono soppresse; al
terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: “, escluse le norme
concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato
comma 19”;

dopo il comma 10, e’ inserito il seguente:

“10-bis. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

“4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalie Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o
comunque in uso gratuito, il Ministro dell’economia e delle finanze,
con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, individua
singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1
gennaio dell’anno successivo, e’ dovuto un canone d’uso determinato
con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni
medesimi”;

al comma 12, dopo la parola: “trasferiti” sono inserite le seguenti:
“esclusivamente a titolo oneroso”;

dopo il comma 12, e’ aggiunto il seguente:

“12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della
Patrimonio dello Stato S.p.a. e’ allegato, ogni anno, al rendiconto
generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale
dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio
statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.”.

All’articolo 8:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: “e puo'” fino alla fine
del periodo sono soppresse; al terzo periodo, dopo le parole:
“Ministro dell’economia e delle finanze” sono aggiunte le seguenti:
“e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche
a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti,
individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di
salvaguardia delle finalita’ di interesse pubblico della Cassa
stessa”;

al comma 2, le parole: “e’ disposta” sono sostituite dalle seguenti:
“puo’ essere disposta” ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Tale garanzia e’ elencata nell’allegato allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 “;

al comma 3, primo periodo, lettera a}, dopo le parole: “grandi opere
pubbliche” sono inserite le seguenti: “, purche’ suscettibili di
utilizzazione economica”; al terzo periodo, dopo le parole: “assumere
partecipazioni,” sono inserite le seguenti: “che non dovranno essere
di maggioranza ne comunque di controllo ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile,”; dopo il terzo periodo, e’ inserito il seguente:

“Per lo svolgimento di tali attivita’ la societa’ puo’ altresi’
acquisire quote azionarie di societa’ gia’ partecipate dalla Cassa
depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture”;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: “I finanziamenti di cui
al comma 3” sono inserite le seguenti: “, lettera a),”; dopo il
secondo periodo e’ inserito il seguente: “I finanziamenti di cui al
comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre
istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti
istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico”; al
nono periodo, le parole: “al comma 10 dell’articolo 7” sono
sostituite dalle seguenti: “ai commi 10 e 12 dell’articolo 7”; dopo
il nono periodo e’ inserito il seguente: “Restano ferme le competenze
in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali
dalle norme vigenti”; all’ultimo periodo, le parole: “testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con” sono
sostituite dalle seguenti: “testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al”;

al comma 5, secondo periodo, le parole: “testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato
con” sono sostituite dalle seguenti: “testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al”; il quarto
periodo e’ sostituito dai seguenti: “Alla societa’ si applicano il
comma 2 dell’articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell’articolo 106, commi 2, 3,
lettere b) e c), e 4, nonche’ le corrispondenti norme sanzionatorie
previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La societa’ si
iscrive nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La
Banca d’Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della societa’
e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell’economia e delle
finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei
confronti, della societa’ in materia di vigilanza prudenziale e
comunicazioni alla Banca d’Italia”; il quinto periodo e’ soppresso;

al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: “decreto del Presidente
della Repubblica” la parola: “del” e’ soppressa;

dopo il comma 12 e’ aggiunto il seguente:

“12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina
sostanziale in materia di infrastrutture”.


All’articolo 9:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti;

“1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalita’ previste
al capo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi
decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I
proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e
derivante dalla liquidazione sono versati all’entrata del bilancio
dello Stato;

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione
previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 e’ destinato
prioritariamente ad altre attivita’ istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze;

c) ferma restando la titolarita’, in capo al Ministero dell’economia
e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione
della liquidazione nonche’ del contenzioso puo’ essere da questo
affidata ad una societa’, direttamente o indirettamente controllata
dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita’ generale
dello Stato. La societa’ si avvale dell’assistenza, della
rappresentanza e della difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato
alle stesse condizioni e con le stesse modalita’ con le quali se ne
avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello
Stato. La societa’ esercita ogni potere finora attribuito
all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di
criteri di efficacia ed economicita’ e al fine di eliminare il
contenzioso pendente, evitando l’instaurazione di nuove cause, la
societa’ puo’ compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse
transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di
liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la societa’
puo’ chiedere il parere all’Avvocatura dello Stato. La societa’ puo’
anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dai
terzo comma dell’articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In
base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il
Ministero dell’economia e delle finanze e, in particolare, il
compenso spettante alla societa’, i profili contabili del rapporto,
nonche’ le modalita’ di rendicontazione e di controllo.

1-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, individua le liquidazioni
gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali e’ comunque
opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste
liquidazioni lo Stato risponde delle passivita’ nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione. Nelle more della
individuazione della societa’ di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prosegue le
procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e
quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del
personale del Ministero dell’econornia e delle finanze.

1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:

a) il secondo comma dell’articolo 14;

b) l’articolo 15.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del
presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di
curo annui a decorrere dall’anno 2002, si’ provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
medesimo”;

al comma 2, le parole: “interamente controllate” sono sostituite
dalle seguenti: “interamente possedute, direttamente o
indirettamente,”;

dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:


“4-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a} al comma 5, dopo il secondo periodo, e’ inserito il seguente: “La
vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui
ciascuna unita’ immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a
condizioni specificatamente riferite a tale unita’”;

b) dopo il comma 7, e’ inserito il seguente:

“7-bis. Ai conduttori delle unita’ immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale, nell’ipotesi di vendita in blocco, spetta il
diritto di opzione all’acquisto a mezzo di mandato collettivo, a
condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino
il 100 per cento delle unita’ facenti parte del blocco oggetto di
vendita. Il prezzo di acquisto e’ quello risultante all’esito della
procedura competitiva. Le modalita’ ed i termini di esercizio del
diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con
i decreti di cui al comma 1”;

al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: “decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58” sono sostituite dalle seguenti: “testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63



Art. 1

Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione

1. Nell’articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Con convenzione,
fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puo’ essere
stabilito che:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di
ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di
gestione l’importo presuntivo delle somme che versera’ ai sensi del
comma 1;

b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di
ricevimento della delega, la banca versa almeno l’80 per cento delle
predette somme”.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite modalita’ di
riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di
compensazione di entrate anche di natura non tributaria, ((anche
degli enti territoriali)), o non erariale.



Art. 2

Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico


1. L’articolo 17 del ((regolamento di cui al)) decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e’ sostituito
dal seguente:

“Art. 17. (Razionalizzazione dei termini di versamento) – 1. Il
versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei
redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive
da parte delle persone fisiche e delle societa’ o associazioni di cui
all’articolo 5 ((del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, compresa quella unificata, e’ effettuato entro il 20 giugno
dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento
del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul
reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive, compresa quella unificata, e’ effettuato
entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del
periodo d’imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, compresa quella
unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di
approvazione del bilancio. Se il bilancio non e’ approvato nel
termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al
precedente periodo, il versamento e’ comunque effettuato entro il
giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine
stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro
il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando
le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai
sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni,
nonche’ quelli relativi all’imposta regionale sulle attivita’
produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il
quaranta per cento dell’acconto dovuto e’ versato alla scadenza della
prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il
versamento dell’acconto e’ effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento
del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno
d’imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di
quella dovuta dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone
giuridiche e all’imposta regionale sulle attivita’ produttive il cui
periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, che effettuano il
versamento di tale rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese
dello stesso periodo d’imposta”.


Art. 3

Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla
lettera a) dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della
salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
dell’8 febbraio 2002, e’ ridotto, ((fino al 31 dicembre 2002)), del 5
per cento al netto dell’IVA.

2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i
medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante ((nonche’ i
medicinali da DNA ricombinante inseriti nell’allegato 2 al decreto
del Ministro della sanita’ 22 dicembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio
2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e’ inferiore a
cinque euro.))

3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell’autorizzazione
all’immissione in commercio di medicinali, e’ consentito di
organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche
indiretti all’estero per l’anno 2002 congressi, convegni o riunioni
ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al
Ministero della salute nell’anno 2001 o autorizzati ai sensi del
comma 7 del citato articolo 12.

4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione,
partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni,
congressi, seminari o riunioni ((di cui al comma 3)) per l’esercizio
2002 non potra’ eccedere il 50 per cento delle spese sostenute e
documentate per il medesimo fine nell’esercizio 2001.

5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse
spese non potranno comunque eccedere ((l’8 per cento)) del fatturato
annuo.

6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell’anno 2002
e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa
farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il
finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o
riunioni ((di cui al comma 3)) per l’anno 2002 e la stessa spesa
relativa all’anno 2001, comportera’, a decorrere dal 1 gennaio 2003,
la riduzione percentuale di pari entita’ del prezzo di vendita al
pubblico dei medicinali di cui al comma 1.

7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi,
convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti
salvi quelli gia’ regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro
della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura
brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa
comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del
18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della
“protezione complementare” pari ((a sei mesi per ogni anno solare, a
decorrere dal 1 gennaio 2004)), fino al completo allineamento alla
normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialita’
farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare
la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio
attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura
brevettuale complementare del principio attivo.

8-bis. ((E’ consentito a soggetti terzi che intendano produrre per
l’esportazione principi attivi coperti dai certificati complementari
di protezione di cui all’articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n.
349, nonche’ all’articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127, introdotto dall’articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991,
di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il
Ministero delle attivita’ produttive, una procedura per il rilascio
di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della
legislazione vigente in materia.))

8-ter. ((Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide
unicamente per l’esportazione verso Paesi nei quali la protezione
brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta, ivi compreso
l’eventuale certificato complementare di protezione, e in conformita’
alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.))

8-quater. ((Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
delle attivita’ produttive, sentiti i settori interessati, definisce
i criteri di funzionamento della procedura di cui al comma 8-bis.))

9. A partire dal 1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ((ad
esclusione di quelli di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)), debbono riportare sulle
confezioni e sulle istruzioni, nonche’ nelle forme consentite di
pubblicita’, ((dopo l’indicazione del marchio)), la sigla
classificativa internazionale corrispondente alla denominazione
comune internazionale cosiddetta “anatomico-terapeutico-chimica”
(ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La
denominazione commerciale – se presente – deve essere stampata al di
sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo ((uguale a
quello)) del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte e’
consentita la vendita di confezioni che riportino la sola
denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1 novembre
2002.

9-bis. ((Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle
aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale
dell’azienda, al presidente della regione e al Ministero
dell’economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa
effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili
vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell’azienda da’
comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto
dei limiti di spesa previsti.))

9-ter. ((Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco
concernenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni
alla rimborsabilita’, con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate
con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto e’ allegata una relazione
tecnica, verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto
gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la relazione
tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori
rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili
vigenti di finanza pubblica nonche’, in particolare, rispetto a
quelli definiti nell’accordo tra Governo, regioni e province autonome
dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
6 settembre 2001. I decreti di approvazione sono trasmessi alla Corte
dei conti per la relativa registrazione.))


Art. 4

Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica



1. Le disposizioni di cui all’art. 40 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle
province autonome per l’anno 2001, funzionali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003
e 2004, intendendosi quale livello di finanziamento da ripristinarsi
nel caso di inadempimento da parte delle medesime, quello considerato
dall’accordo tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto
2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni, secondo le
percentuali stabilite dall’articolo 85, comma 8, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.


Art. 4-bis

Finanziamento della spesa sanitaria

1. ((Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze
finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001
si fa fronte, in conformita’ all’accordo tra Governo, regioni e
province autonome sancito l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, come segue:

a) quanto a Euro 1.394.433.627,55 per l’anno 2000 e quanto a Euro
3.412.747.189,18 per l’anno 2001 con oneri a carico del bilancio
dello Stato;

b) per l’importo residuo, con oneri a carico delle regioni e
delle province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di
bilancio, inclusi, limitatamente all’anno 2000, quelli eventualmente
derivanti da operazioni di indebitamento.

2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I
di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:

a) l’importo di Euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del
disavanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa
attiva e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell’azienda
universitaria Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che
residua dopo l’assegnazione della quota parte di risorse attribuite
alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;

b) l’importo di Euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei
disavanzi dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli
anni 2000 e 2001, in conformita’ all’accordo di cui al comma 1.

3. Le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro
disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il
disposto di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155.

4. Le disponibilita’ finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite
tra le regioni:

a) per l’anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto
del Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;

b) per l’anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio
2002.

5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai
Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze le quote del
finanziamento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonche’ la
completa utilizzazione di dette quote.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato:

a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme
spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte
corrente degli anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente
nelle colonne 3 e 4 della tabella A allegata al presente decreto; la
liquida-zione del saldo per l’anno 2000 e’ subordinata alla
comunicazione da parte dei presidenti delle regioni dell’avvenuta
assunzione dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del
residuo disavanzo posta a loro carico; per l’anno 2001, e’
subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19
dell’accordo di cui al comma 1;

b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme
spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale
copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l’importo
indicato nella colonna 6 della tabella A allegata al presente
decreto; il saldo e’ erogato sulla base del definitivo accertamento
della massa attiva e passiva dell’azienda universitaria Policlinico
Umberto I da parte del commissario liquidatore;

c) ad erogare alla regione Lazio l’intero importo di cui al comma
2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al
presente decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell’azienda
ospedaliera Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.

7. Qualora l’erogazione dell’acconto abbia determinato a favore di
una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del
comma 4, l’eccedenza e’ posta in detrazione in occasione del riparto
del Fondo sanitario nazionale a qualunque titolo spettante alle
regioni e contestualmente riassegnata a favore delle regioni per le
finalita’ del presente decreto.

8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti
dall’attuazione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi Euro
5.168.700.646,09, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. I residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’art. 10, comma 1, e dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge
19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende
sanitarie in cui sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per
essere utilizzati per spese d’investimento. Le somme assegnate alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 382 del 1987,
rimaste inutilizzate, sono dalle medesime regioni e province autonome
destinate alle spese d’investimento delle aziende sanitarie. Le somme
assegnate alle unita’ sanitarie locali ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste
inutilizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatorie delle
soppresse unita’ sanitarie locali.

10. Per le attivita’ di valutazione, in relazione alle risorse
definite, dei fattori scientifici, tecnologici edeconomici relativi
alla definizione e all’aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza e delle prestazioni in essi contenute, e’ istituita una
apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute
e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti
supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro
dell’economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti
supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che
puo’ articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i
componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta
della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione
possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti
esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta
trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore
della competente direzione generale del Ministero della salute,
presso la quale e’ incardinata la segreteria dell’organo collegiale,
e il direttore dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle
deliberazioni della commissione e’ data attuazione con decreto di
natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte
dei conti per la relativa registrazione.))



Art. 5

Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per
aiuti di Stato



1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunita’
europee dell’11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato
che l’Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa
della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione
innanzi alle autorita’ giudiziarie dell’Unione europea, il regime
delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza
della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli
articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1,
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e’ sospeso a
decorrere dal periodo d’imposta per il quale, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e’ ancora aperto il termine per la
presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. E’
analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in
forza dell’articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n.
153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita
dall’attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della
Banca d’Italia alla societa’ conferitaria e dal successivo
trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della
societa’ conferitaria. I periodi d’imposta per i quali operano tali
sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono
computati ai fini della consecutivita’ di cui all’articolo 22, comma
1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. ((Resta fermo
quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo
decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in
ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a
quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in
funzione: a) della loro particolare operativita’, inclusa la
possibilita’ di partecipare al capitale della Banca d’Italia; b)
della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi
obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di
professionalita’, di onorabilita’ e di incompatibilita’; c) dei
criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei
cespiti; d) della facolta’ di emettere titoli di debito convertibili
o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicita’ della
gestione e di separazione patrimoniale; f) dei vincoli di
destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g)
delle speciali norme in materia di contabilita’ e di vigilanza; h)
del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle
fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La
disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di
interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.))

2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate
in apposita contabilita’ speciale di tesoreria. Con successivo
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalita’ contabili di acquisizione delle relative somme.


Art. 6

Progressivo adeguamento ai principi comunitari
del regime tributario delle societa’ cooperative



1. L’art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in
ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva
minima obbligatoria.

2. Le somme di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), della legge
3 aprile 2001, n. 142, e all’art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del
capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai
fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei
soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro
attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina
dell’art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

3. La ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in
ogni caso a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti dalle
societa’ cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti
erogati alle condizioni stabilite dall’art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. In attesa di un piu’ compiuto riordino del trattamento
tributario delle societa’ cooperative e loro consorzi, in coerenza
con la generale riforma della disciplina delle societa’ cooperative
di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:

a) l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo
quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della
rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva
indivisibile;

b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro
consorzi la quota di cui alla lettera a) e’ elevata al 60 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10,
limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le
cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma
l’applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito
imponibile derivante dall’indeducibilita’ dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive.

5. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2001, l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche dovuto dalle societa’ cooperative e loro consorzi e’
calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n.
97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in conformita’ alle disposizioni del comma 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si
applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle societa’ cooperative di garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte
nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del
((testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui))
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.



Art. 7

Patrimonio dello Stato S.p.a.



1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio
dello Stato ((e nel rispetto dei requisiti e delle finalita’ propri
dei beni pubblici)) e’ istituita una societa’ per azioni, che assume
la denominazione di “Patrimonio dello Stato S.p.a.”.

2. Il capitale sociale e’ stabilito in 1.000.000 di euro.

3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle
finanze. Il Ministero puo’ trasferire a titolo gratuito la totalita’
delle azioni, o parte di esse, ((ad altre societa’ di cui il
Ministero detenga direttamente l’intero capitale sociale.))

4. La societa’ opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal
Ministero, ((previa definizione da parte del CIPE delle direttive di
massima.))

5. L’approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli
organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla
prima assemblea, che il Ministro dell’economia e delle finanze
convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.

6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa’ e’
disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione
collettiva.

7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione di societa’ per azioni
previsti dalle vigenti disposizioni.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per
la costituzione della societa’ sono esclusi da ogni tributo o
diritto.

9. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di
euro, si provvede per l’anno 2002, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto
capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, utilizzando per
1.000.000 di euro l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti
diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili
facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni
compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero
ogni altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalita’ e
valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della
societa’ sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del
codice civile. Il trasferimento puo’ essere operato con le modalita’
e per gli effetti previsti dall’articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ((escluse le
norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal
citato comma 19.)) Il trasferimento di beni di particolare valore
artistico e storico e’ effettuato di intesa con il Ministro per i
beni e le attivita’ culturali. Il trasferimento non modifica il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi
i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza
prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.

10-bis. ((Il comma 4 dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:

“4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o
comunque in uso gratuito, il Ministro dell’economia e delle finanze,
con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, individua
singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal
1 gennaio dell’anno successivo, e’ dovuto un canone d’uso determinato
con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni
medesimi”.))

11. La societa’ puo’ effettuare operazioni di cartolarizzazione,
alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.

12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere
trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla societa’ di cui
all’articolo 8 con le modalita’ previste al comma 10.

12-bis. ((Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della
Patrimonio dello Stato S.p.a. e’ allegato, ogni anno, al rendiconto
generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale
dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio
statale e della gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.))



Art. 8

Societa’ per il finanziamento delle infrastrutture



1. La Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a costituire, anche
con atto unilaterale, una societa’ finanziaria per azioni denominata
“Infrastrutture S.p.a.”; non si applicano le disposizioni
dell’articolo 2362 del codice civile. La societa’ ha sede a Roma. Il
capitale iniziale e’ pari a euro 1 milione, da versare interamente
all’atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono
determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
((e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti,
anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri
crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza
economica e di salvaguardia delle finalita’ di interesse pubblico
della Cassa stessa.)) Le azioni della societa’ non possono formare
oggetto di diritti a favore di terzi; ne e’ ammesso il trasferimento
con la preventiva autorizzazione del Ministro dell’economia e delle
finanze.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ((puo’
essere disposta)) la garanzia dello Stato per i titoli e i
finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati
dalla societa’, nonche’ per le garanzie di cui al comma 3. ((Tale
garanzia e’ elencata nell’allegato allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.))

3. La societa’, in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti
concessi da banche e altri intermediari finanziari: a) finanzia sotto
qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche,
((purche’ suscettibili di utilizzazione economica;)) b) concede
finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per
lo sviluppo economico. Inoltre, la societa’ concede garanzie per le
finalita’ di cui alle lettere a) e b). La societa’ puo’ altresi’
assumere partecipazioni, ((che non dovranno essere di maggioranza ne’
comunque di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile,)) detenere immobili e esercitare ogni attivita’ strumentale,
connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. ((Per lo
svolgimento di tali attivita’ la societa’ puo’ altresi’ acquisire
quote azionarie di societa’ gia’ partecipate dalla Cassa depositi e
prestiti operanti nel settore delle infrastrutture.)) E’ preclusa
alla societa’ la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per
conto terzi di strumenti finanziari.

4. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze sono formulate le linee direttrici per l’operativita’ della
societa’. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera a), possono
essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni
finanziarie. ((I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono
concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie
ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente
deputati al sostegno dello sviluppo economico.)) I finanziamenti sono
a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione
dell’organo amministrativo della societa’. La societa’ puo’ destinare
i propri beni e i diritti relativi a una o piu’ operazioni di
finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli
e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i
diritti cosi’ destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della societa’ e da quelli relativi alle altre
operazioni. Dalla data dell’emissione dei titoli da parte della
societa’ o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su
ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni

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