Archeologia ipogea e tutela del patrimonio: come segnalare reperti in grotta secondo il Codice dei Beni Culturali
Introduzione: il ruolo degli speleologi nella tutela archeologica
Le grotte italiane custodiscono testimonianze preziose della frequentazione umana e animale nel corso dei millenni. Gli speleologi, durante le esplorazioni, possono imbattersi fortuitamente in reperti archeologici, pitture parietali, incisioni rupestri o resti paleontologici. In questi casi, la legge impone procedure precise per tutelare il patrimonio archeologico ipogeo e garantire la corretta conservazione dei ritrovamenti.
Il quadro normativo di riferimento è il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), che disciplina la tutela di tutte le evidenze di interesse archeologico, storico-artistico e paleontologico. La normativa si applica a tutti i beni che provengono dal sottosuolo, inclusi quelli rinvenuti in ambiente ipogeo.
Cosa dice il Codice dei Beni Culturali
Il Codice dei Beni Culturali protegge «le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà»». Rientrano in questa categoria vasellame, ossa e fossili di animali estinti, strumenti preistorici in pietra, sepolture e qualsiasi altro oggetto di interesse archeologico o paleontologico. Anche le incisioni e le pitture parietali, pur non sempre databili con certezza, hanno interesse demo-etnoantropologico e devono essere segnalate.
Le indagini archeologiche sono riservate allo Stato, che le esegue tramite le Soprintendenze o concede l’attività di ricerca a Università ed Enti scientifici qualificati. Effettuare ricerche archeologiche senza concessione costituisce reato penale, punibile con l’arresto fino a un anno e ammenda da 310 a 3.099 euro. La Legge 9 marzo 2022, n. 22 ha inasprito le pene, introducendo nel Codice Penale nuovi reati come furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali.
Scoperte fortuite: obblighi e tempistiche
La scoperta fortuita è definita come un ritrovamento effettuato senza aver scavato o modificato lo stato del terreno. Il Codice prevede che chiunque ritrovi fortuitamente beni di interesse archeologico o culturale debba farne denuncia entro 24 ore dalla scoperta. La segnalazione va indirizzata al Soprintendente competente per territorio, al Sindaco del comune entro cui ricade il sito oppure alle autorità di Pubblica Sicurezza.
La mancata denuncia di scoperta è punita con la stessa pena prevista per chi esegue ricerche clandestine. La tempestività della segnalazione è fondamentale per la salvaguardia del ritrovamento, poiché consente al personale addetto alla tutela di recarsi sul posto e mettere in sicurezza l’oggetto nel minor tempo possibile.
Procedura corretta per la segnalazione
La procedura migliore prevede di informare subito la Soprintendenza competente, inizialmente via telefono, e successivamente formalizzare la segnalazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata A/R. I contatti di tutti gli organi periferici del Ministero della Cultura sono reperibili sul sito www.beniculturali.it. Le Regioni Sicilia, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige possiedono Soprintendenze autonome a livello regionale o provinciale.
In caso di forza maggiore, è possibile contattare i Carabinieri (che dispongono dei Nuclei Tutela Patrimonio Culturale), la Guardia di Finanza o altra Forza di Polizia, spiegando quanto accaduto e attendendo istruzioni. Nella redazione della segnalazione è opportuno fornire dati personali completi, descrivere brevemente tempistiche e fasi della scoperta e indicare l’esatta posizione del sito, marcandola sulla carta topografica e segnando le coordinate geografiche mediante GPS.
Riprese video, fotografie, schizzi e rilievi speleologici costituiscono supporto eccellente per la documentazione. È inoltre buona prassi non divulgare pubblicamente la scoperta prima di aver inoltrato la segnalazione e senza aver concordato l’eventuale diffusione di notizie con il funzionario competente.
Rimozione e custodia dei reperti
Il Codice prevede che lo scopritore, in caso di assoluta e motivata necessità, possa asportare l’oggetto al fine di garantirne la tutela e l’incolumità. È molto importante richiedere il preventivo consenso alla Soprintendenza prima di rimuovere qualsiasi cosa, poiché tale azione può modificare permanentemente un contesto archeologico. Nel caso di un reperto intrasportabile valgono gli stessi obblighi di comunicazione, ma saranno le Autorità ministeriali, avvalendosi della forza pubblica, a provvedere alla messa in sicurezza della zona.
Tutti i beni tutelati dal Codice, da chiunque e in qualunque modo ritrovati (suolo, sottosuolo, fondali marini), appartengono allo Stato. L’impossessamento di tali oggetti è punito, quale «furto di beni culturali, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 euro.
Premio allo scopritore e cavità»» artificiali
In caso di ritrovamenti di elevato valore scientifico, il Ministero può corrispondere un premio allo scopritore, non superiore a un quarto del valore dei beni, generalmente consistente in una somma di denaro. Nessun premio spetta a colui che si sia introdotto abusivamente nel fondo altrui.
Le procedure sopra esposte valgono anche per chi pratica speleologia in cavità artificiali, durante la quale è possibile trovare, oltre a manufatti antichi, camminamenti, cunicoli, tombe ipogee e altre opere protette dal Codice.
Tutela del patrimonio della Prima Guerra Mondiale
La Legge 7 marzo 2001, n. 78, complementare al Codice dei Beni Culturali, pone sotto tutela il «patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale. Sono catalogate quali evidenze da proteggere e valorizzare fortificazioni, trincee, camminamenti, lapidi, cippi, iscrizioni, cimeli ed oggetti personali che abbiano particolari caratteristiche di rarità o rilevanza storica.
La Legge n. 78 dispone che chiunque rivenga strutture, reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima Guerra Mondiale, di notevole valore storico o documentario, debba farne denuncia entro sessanta giorni al Sindaco del comune entro cui ricade il sito di ritrovamento, pena una sanzione amministrativa da 258 a 512 euro. In questi casi la segnalazione va indirizzata anche alla Soprintendenza.
Armi, munizioni ed esplosivi: attenzione ai pericoli
Alcuni residuati d’armamento possono essere ancora oggi molto pericolosi. Non sono rari i casi di recuperanti feriti o deceduti tentando di rimuovere o smontare ordigni inesplosi. È possibile la presenza di munizionamento caricato con gas tossici o vescicanti, tipo iprite, che sottoposto ad oltre 100 anni di corrosione da parte degli agenti atmosferici può far fuoriuscire il pericoloso contenuto con evidenti rischi.
Tutti questi residuati sono sottoposti alle disposizioni della Legge n. 110 del 18 aprile 1975, che impone allo scopritore di armi, munizioni o materiali esplodenti l’immediata denuncia al più vicino commissariato di Pubblica Sicurezza o caserma dell’Arma dei Carabinieri (art. 20).
L’importanza del contributo degli speleologi nella ricerca archeologica
Gli speleologi svolgono un ruolo fondamentale nella ricerca archeologica in ambiente ipogeo. La loro presenza costante in grotta e la conoscenza approfondita degli ambienti sotterranei li rendono i primi testimoni di eventuali ritrovamenti fortuiti. Molte grotte italiane hanno restituito preziose tracce di frequentazione antica, contenenti reperti mobili, incisioni o pitture parietali.
Il contributo degli speleologi va oltre la semplice segnalazione. La loro capacità di documentare con precisione la posizione dei ritrovamenti mediante coordinate GPS, rilievi speleologici, fotografie e schizzi fornisce agli archeologi dati essenziali per l’inquadramento scientifico del contesto. La collaborazione tra speleologi e Soprintendenze ha permesso di avviare indagini scientifiche di rilievo partendo da piccole segnalazioni.
La protezione del patrimonio culturale ipogeo parte da ciascuno di noi. Collaborare con le Soprintendenze e gli altri organi preposti senza timori o pregiudizi consente di valorizzare il territorio e di non perdere importanti contesti archeologici. Gli speleologi, con la loro competenza tecnica e la conoscenza del territorio, rappresentano una risorsa preziosa per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico sotterraneo.
Conclusioni
La tutela del patrimonio archeologico ipogeo richiede consapevolezza, tempestività»» e collaborazione. Ogni speleologo può contribuire attivamente alla protezione dei beni culturali, seguendo le procedure indicate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La corretta segnalazione di scoperte fortuite garantisce la conservazione dei reperti e apre la strada a nuove indagini scientifiche.
Fonti
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42): https://archiviodistatochieti.cultura.gov.it/fileadmin/user_upload/D.Lgs_422004_Codice_dei_beni_culturali_e_del_paesaggio.pdf
- Legge 9 marzo 2022, n. 22: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;22
- Legge 7 marzo 2001, n. 78: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;78
- Legge 18 aprile 1975, n. 110: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110
- SABAP Bologna: Comunicazione di scoperte fortuite di beni archeologici: https://sabapbo.cultura.gov.it/index.php/servizi/ufficio-tutele?view=article&layout=edit&id=167
- SABAP Aquila-Teramo: Tutela archeologica: https://sabapaqte.cultura.gov.it/servizi/tutela-archeologica/
- SABAP Pisa-Livorno-Massa: Tutela del patrimonio archeo-speleologico: https://sabapimsv.cultura.gov.it/attivita/tutela-del-patrimonio-archeo-speleologico/
- Academia.edu: La tutela del patrimonio archeologico ipogeo: corrette procedure di segnalazione e protezione: https://www.academia.edu/108923142/La_tutela_del_patrimonio_archeologico_ipogeo_corrette_procedure_di_segnalazione_e_protezione
- Ministero della Cultura: www.beniculturali.it