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Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del CA i  dati catastali sono messi a disposizione per ragioni di studio, elaborazione di dati, statistiche. Occorre farne richiesta scritta al Responsabile Regionale, specificando l’uso che si intende fare ed impegnandosi, nel caso di pubblicazioni, a citare i compilatori delle schede consultate ed il Catasto fornitore dei documenti. I rilievi (che sono custoditi nel Catasto Regionale) sono consultabili soltanto presso gli autori degli stessi che potranno negare la consultazione ove esistessero “gravi e documentati motivi”. Sono quindi in consultabili in sede di Catasto salvo situazioni già esistenti o che si dovessero creare, comunque previa decisione della Commissione. Gli studi effettuati, in cinque copie, saranno forniti gratuitamente al Responsabile Regionale, che provvederà ad inviarle ai Compilatori della scheda, alla biblioteca della SSI, alla biblioteca regionale della entità speleologica esistente, al Centro di Documentazione Dati, al Coordinatore Responsabile. Gli estremi bibliografici saranno inviati al Responsabile Nazionale della bibliografia delle CA e delle grotte naturali. Le singole realtà regionali, sentito il Responsabile Regionale, potranno pubblicare parzialmente o completamente i dati catastali che si riferiscono alla Regione.

La nuova legge sull’editoria  ed il diritto di autore vieta la riproduzione anche parziale di opere coperte dal diritto d’autore facendo rischiare anche l’arresto a chi contravviene a questa norma. Quindi in virtù di tale legge è vietata la riproduzione di testi o altre cose soggette che ricadono nei casi sopra citati.

 

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