OGGETTO: Grotta di Lamalunga (Altamura BA) – Tutela giacimento paleoantropologico dell’Uomo di Altamura. Comunicazioni.

Il CARS Centro Altamurano Ricerche Speleologiche fin dal momento della scoperta del giacimento paleontologico della Grotta di Lamalunga, ha svolto, su incarico della Soprintendenza, attività di assistenza alle operazioni di studio e ricerca in grotta e, di fatto, anche attività di sorveglianza su quanto avviene all’interno, con l’obiettivo di preservare l’integrità del luogo e degli straordinari reperti paleontologici e antropologici in esso contenuti. Nelle discese di accompagnamento agli studiosi succedutesi in tutti questi anni e regolarmente autorizzate dalla Soprintendenza veniva adottato un disciplinare comportamentale rigoroso, elaborato dal CARS e partecipato alla Soprintendenza, per perseguire obiettivi di incolumità per le persone impegnate e di scrupolosa salvaguardia dell’ambiente ipogeo e dei ritrovamenti in esso conservati.
Da maggio 2017, sempre su richiesta della Soprintendenza, soci del CARS svolgono anche assistenza speleologica al team diretto dal Prof. Giorgio Manzi per le operazioni di studio e ricerca nell’ambito del progetto denominato KARST.
Nelle discese effettuate per questo progetto purtroppo non è stato possibile applicare al meglio il disciplinare comportamentale in quanto le operazioni da svolgere, i tempi, i modi, le apparecchiature, le persone impegnate, gli obiettivi della discesa non sono state comunicate in tempo utile per organizzare al meglio la assistenza. Oltre a ciò sono stati riscontrati alcuni aspetti critici nelle procedure eseguite in grotta ed è stata rilevata in più occasioni una non adeguata attenzione nei confronti dell’ambiente ipogeo nel suo complesso e della sua tutela. Pur comprendendo che la priorità delle ricerche è concentrata sulla zona dell’Abside dove insistono i resti umani, ed in particolare sul cranio dello stesso, preme evidenziare che fonti di dati altrettanto importanti sono presenti in ogni parte della grotta, ragion per cui in tutti questi anni il CARS ha sempre operato con l’obiettivo della massima tutela dell’intero giacimento. E’ inoltre doveroso ricordare che non a caso il sito della Grotta di Lamalunga risulta tutelato da una serie di norme e vincoli (pertanto non solo di natura “archeologica”), che di seguito riassumiamo brevemente:

1. VINCOLO ARCHEOLOGICO (ex L. 1089/1939) emanato con Decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 06 Novembre 1995 per il quale “Gli immobili comprendenti il complesso carsico e le aree immediatamente circostanti, così come individuati nelle premesse e descritti nell’allegata planimetria e nella relazione tecnico-scientifica, sono dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1.6.1939 n. 1089, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nelle legge stessa”.

2. VINCOLO PAESAGGISTICO (ex L. 1497/1939) emanato con Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 04 Aprile 1996 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della contrada Lamalunga nel territorio del comune di Altamura” (Pubblicato sulla G.U. Nr. 156 del 05/07/1996) assumendo l’area ed il giacimento “ulteriore valenza di singolarità «geologica», trovandosi questi resti intimamente concrezionati con una formazione stalagmitica…” e provvedendo, il medesimo Decreto, a dichiarare la contrada Lamalunga “di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497…, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella stessa legge…”.

3. PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 “Istituzione del Parco nazionale dell’Alta Murgia” (Pubblicato sulla G.U. nr. 152 del 01/07/2004) con i particolari “Divieti” di cui all’Allegato “A” (Disciplina di tutela del Parco nazionale dell’Alta Murgia) fra cui in particolare all’Art. 3 (Divieti generali): “Sono vietati su tutto il territorio del parco nazionale dell’Alta Murgia le seguenti attività: […] lett. p) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie e sotterranee”, in quanto il sito di Lamalunga ricade all’interno dell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

4. LEGGE REGIONALE nr. 33 del 4 dicembre 2009 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico” (Pubblicata sul B.U.R.P. nr. 196 del 07/12/2009) che all’Art. 1, lett. c): “garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e degli ipogei artificiali di particolare valore culturale e della biodiversità ipogea, anche attraverso l’emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti a impedire il degrado, la distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l’inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione”, individua la natura del “patrimonio speleologico” definito come tale (Art. 2, comma 3), istituisce il “Catasto regionale dei geositi” (Art. 3), il “Catasto regionale del patrimonio speleologico” (Art. 4), stabilisce le forme per la “Gestione, tutela e pianificazione”
(Art. 6) e dispone in particolare al comma 3 come “Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli articoli 3 e 4 ivi compresi gli elenchi speciali e i monumenti naturali di cui all’articolo 5, è fatto divieto di: […] e) asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, reperti paleontologici e paletnologici”, ed al successivo Art. 8 (Sanzioni), oltre a quelle stabilite dalle norme penali ed all’applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, prevede anche un regime sanzionatorio amministrativo (Art. 9, comma 1), demandando le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni di cui alla citata legge al Corpo Forestale dello Stato. La Grotta di Lamalunga è inoltre inserita nel Catasto delle Cavità Naturali della Regione Puglia al nr. PU 1295.

5. PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) approvato con Delibera
della Giunta Regionale nr. 176 del 16 febbraio 2015 (Pubblicata sul B.U.R.P. nr. 40 del 23/03/2015) nella Sezione Elaborati “Il Sistema delle Tutele” (Elaborato 6) Scheda 6.4 “Schede di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d’uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 e 157 del Codice”, al Nr. PAE0033 “CONTRADA LAMALUNGA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTAMURA” inserisce la Gotta di Lamalunga, inquadrandola nei suoi specifici regimi di tutela ed, in particolare, sottopone tutta l’area della Contrada di Lamalunga alle disposizioni di tutela ai sensi degli artt. 77, 78 e 80 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione del PPTR) di cui all’Elaborato 3, dove in particolare all’Art. 80 “Prescrizioni per le zone di interesse archeologico” è espressamente indicato: “1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni archeologici prevista dalla Parte II del Codice nelle zone di interesse archeologico, come definite all’art. 75, punto 3), si applicano le seguenti prescrizioni. 2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano:
a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della Centro Altamurano Ricerche Speleologiche
Ente non commerciale (D.Lgs. 460/97) morfologia naturale dei luoghi […] a6) escavazioni ed estrazioni di materiali […]”. Inoltre, al punto 3 della Scheda di cui innanzi, a pag. 27 è specificato che “Qualora nella zona di interesse archeologico siano presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni o misure di salvaguardia sono in contrasto con le presenti disposizioni, si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva”.
6. VINCOLO ARCHEOLOGICO (ARC0493) del 22/01/2003 indicato nell’atto congiunto Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Puglia “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici” del 08/03/2013, poi riportato nella Scheda del PPTR della Regione Puglia (PAE0033) e non meglio noto allo scrivente.
7. ZONA SIC (Sito di Interesse Comunitario) e ZPS (Zona di Protezione Speciale) di “Rete Natura 2000” istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, nelle quali ricade il sito di
Lamalunga (cfr. Scheda PPTR – PAE0033, pag. 4).

È inoltre il caso di ricordare che recenti studi biospeleologici hanno dimostrato, all’interno del sistema ipogeo, la presenza di microfauna troglobia, circostanza che fa assumere alla grotta ed al giacimento una importanza anche dal punto di vista naturalistico, costituendo un importante e peculiare micro-habitat ipogeo di particolare rilievo anche dal punto di vista ambientale.
L’importanza del sito di Lamalunga nel suo insieme, non si limita ad essere un comune giacimento paleoantropologico o faunistico, ma è data appunto da una pluralità di fattori e di circostanze, fra cui:

1. il reperto paleoantropologico (scheletro umano), costituito da una forma arcaica di Homo (forma pre-neanderthaliana) finora mai rivenuta in nessuna parte del mondo, sia per età che per collocazione nella scala evolutiva umana, il cui scheletro risulti completo in tutte le sue componenti ossee;
2. la circostanza che trattasi appunto di uno scheletro umano completo in tutte le sue parti, in quanto i repert -anche più antichi- finora ritrovati sono costituiti esclusivamente da frammenti o porzioni scheletriche, ma nessuno di questi altri ritrovamenti risultano essere pervenuti completi;
3. l’incredibile ottimo stato di conservazione dei resti scheletrici, in considerazione dell’età (150.000 anni), dovuto principalmente al fatto che i resti ossei insistono all’interno di un sistema ipogeo naturale (grotta carsica) dove per decine di millenni sono stati protetti proprio dal contesto naturalistico
in cui sono attualmente ancora giacenti, ossia al di sotto di uno strato di mineralizzazione carbonatica che ha “sigillato” nella roccia ed “isolato” dall’ambiente circostante le parti ossee del nostro antenato, fin dal momento della sua scheletrizzazione, avvenuta all’interno della grotta;
4. l’eccezionalità del contesto naturalistico ed ambientale che presenta i resti paleoantropologici inclusi nella componente minerale depositatasi nel tempo, che li ha inglobati (cranio compreso) nelle formazioni geologiche ipogee, consentendo così la loro preservazione nel corso dei millenni;
5. il fatto che l’ambiente, per la sua consistenza e conformazione, costituisce nel suo insieme oltre che un deposito di interesse archeologico, paleontologico, geologico, naturalistico ed ambientale, una vera e propria “bellezza naturale” qualificata come “singolarità geologica”,nel suo genere, UNICA AL MONDO.
Tutto il giacimento nel suo complesso è pertanto ampiamente connotato da “rilevante pregio” ai sensi dei provvedimenti amministrativi e delle normative innanzi richiamate.
L’oggetto di tutela, nel suo complesso (porzione di territorio, sistema carsico ipogeo e reperti paleontologici ivi insistenti), è pertanto soggetto a speciale protezione, non limitata pertanto, al solo aspetto “archeologico”, da parte delle competenti Autorità.

Pertanto, qualunque azione di ricerca scientifica che venga svolta all’interno del sistema ipogeo deve tenere conto di tali aspetti e dei relativi vincoli esistenti, ed essere condotta nel massimo rispetto dell’ambiente in un ottica di tutela e conservazione.

Le nostre preoccupazioni a tal riguardo sono ulteriormente rafforzate dalla diffusione di notizie, non supportate da dati scientifici, relative a presunte variazioni nel microclima che starebbero danneggiando il reperto (che insiste in quel sito da circa 150.000 anni fa…!) Si è già avuto modo di esprimere in una precedente comunicazione diretta alla Soprintendenza i dubbi del nostro Centro a tal riguardo, dal momento che l’ambiente di grotta è noto per essere tra i più stabili climaticamente: la grotta infatti, frequentata ormai da alcuni decenni dalla nostra organizzazione, non mostra aver subito alcun cambiamento significativo dei parametri climatici, il cui periodo di rilevazione disponibile è peraltro infinitesimale rispetto all’età del giacimento.
Persino le popolazioni di fauna troglobia (che si approfitta di monitorare in occasione di ogni discesa), notoriamente sensibili anche a minimi cambiamenti climatici, non hanno manifestato alterazioni né nella composizione specifica né nella numerosità degli individui, prova questa della costanza dei parametri ambientali. Ed è proprio grazie alle sue caratteristiche di stabilità che ai fini della conservazione del reperto umano e dei resti faunistici la Grotta di Lamalunga resta sempre un contesto migliore di uno artificiale difficilmente replicabile per una pluralità di condizioni.

Per proseguire nello svolgimento del proprio compito di assistenza speleologica il CARS chiede che venga messo nelle condizioni di poter applicare le procedure a tutela della grotta applicate per oltre venti anni e che hanno consentito di conservare pressoché intatto l’intero sistema carsico. E’ necessario pertanto conoscere con congruo anticipo i dettagli delle operazioni da condurre e avere chiara informazione della finalità del progetto, oltre che di ciascuna singola discesa in grotta. In aggiunta a ciò, e ad ulteriore garanzia per la salvaguardia del giacimento, si rappresenta la necessità che gli studiosi e gli operatori dei team di ricerca vengano affiancati nel corso delle loro attività in grotta da figure di indubbio livello nell’ambito della speleologia scientifica nazionale ed internazionale. La conoscenza approfondita dell’ambiente grotta, delle morfologie che lo caratterizzano, dei depositi fisici e chimici in esso contenuti è infatti un elemento imprescindibile per condurre le azioni di ricerca nella maniera più opportuna e meno modificativa per l’ambiente ipogeo.
In merito alle figure della speleologia scientifica nazionale in grado di affiancare le future attività di ricerca, si indicano i nomi del Prof. Paolo Forti e del Prof. Jo De Waele (Istituto Italiano di Speleologia, ospitato nel Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università Alma Mater di Bologna) e del Prof. Mario Parise (afferente al Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università Aldo Moro di Bari). Si tratta di studiosi di riconosciuta competenza a livello internazionale per studi e ricerche di carattere carsico, speleologico e mineralogico, e con comprovata esperienza nella salvaguardia e tutela dell’ambiente carsico epigeo ed ipogeo, anche dal punto di vista “ambientale” nel suo complesso.

Si ritiene assolutamente necessario ed imprescindibile che la problematica sollevata venga presa in considerazione ed affrontata nei termini indicati, in quanto, diversamente, le condizioni di sicurezza e preservazione e tutela del sito di Lamalunga non risulterebbero garantite, come si è già avuto modi di appurare negli ultimi tempi. In mancanza del dovuto riscontro a quanto evidenziato, il CARS che finora ha contribuito fattivamente a garantire, con la sua presenza, non solo l’assistenza tecnica speleologica ma anche la tutela e la preservazione del sito, si riserva di notiziare della questione le Autorità competenti ritenendo non più sussistenti le condizioni per la salvaguardia del sito e dei reperti in esso contenuti.
Non vi è il minimo dubbio, infatti, che alcune delle azioni previste dal progetto, se confermate, (eventuali estrazioni di reperti ossei, rimozione del cranio dal contesto, con l’inevitabile distruzione del concrezionamento), minino pesantemente e pongano in grave pericolo l’integrità del sito e dei reperti ivi contenuti, costituendo un gravissimo pregiudizio per la conservazione del contesto naturale e facendo venire meno la preservazione di questo importantissimo sito naturalistico e della “singolarità geologica” che esso rappresenta, nel suo genere unica al mondo.

Si fa inoltre presente che il documento in questa fase inviato agli Enti Competenti, verrà diffuso tra 10 giorni anche agli organi di stampa, in rete ed alla cittadinanza. Da parte della comunità c’è infatti forte richiesta di notizie concrete ed ufficiali sul progetto in corso, sui suoi sviluppi e in particolare sugli obiettivi previsti e sulle modalità di intervento, con grande e viva preoccupazione in merito all’ipotesi dell’estrazione del cranio dell’Uomo di Altamura che comporterebbe, peraltro, la distruzione irreversibile del giacimento. Opinione pubblica e stampa chiedono insistentemente anche di conoscere quale sia la opinione del CARS a riguardo e quali saranno le sue azioni future.
Ribadiamo, a tal proposito, che l’assemblea dei soci del CARS ha unanimemente espresso contrarietà a qualunque azione di rimozione del reperto, e che questo deve rimanere nel sito, conservandone integra la naturalità originaria. Lo stesso parere viene manifestato dai visitatori delle sedi museali (il CARS gestisce due delle tre sedi della rete dell’Uomo di Altamura) che ritengono del tutto inopportuna la ipotizzata musealizzazione dei resti scheletrici umani.
Ritenendo che tutta la comunità scientifica e la cittadinanza abbiano il pieno diritto ad essere informate dettagliatamente su quanto avviene in grotta e sui progetti relativi a un reperto che è patrimonio di tutti, si resta a disposizione e in attesa di Vostro cortese riscontro.

CENTRO ALTAMURANO RICERCHE
SPELEOLOGICHE

Il Presidente
Giovanni Ragone

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