Notizia di Michele Tommasi

Giornale di Vicenza di Lunedì 12 Gennaio 2004



Valstagna . Il Tribunale annulla l’ordinanza del sindaco Sasso che le vietava

Subiolo, via alle immersioni

Nel 1999 erano morti due subacquei nel laghetto



di Renato Pontarollo



Il divieto di immersione nella sorgente del Subiolo, a Valstagna, è stato tolto dopo oltre quattro anni di chiusura della cavità carsica, nota come Grotta dell’Elefante Bianco e purtroppo per diverse immersioni conclusesi tragicamente. Il provvedimento del sindaco di
Valstagna, Benito Sasso, posto con due successive ordinanze del 22 ottobre e del 24 dicembre 1999, ordinava il divieto a chiunque di effettuare immersioni nella sorgente fino a che il regolamento, emanato nel frattempo dal Consiglio comunale, non fosse stato applicato sotto il profilo informativo e dei controlli. Con un recente provvedimento dell’Autorità competente è stata, dunque, annullata l’ordinanza sindacale dando ragione all’opposizione presentata dal presidente del “Comitato di riapertura Grotte”, Michele De Mori, e dalla Società speleologica italiana nella persona del suo presidente Mario Chiesi. Il sindaco di Valstagna aveva disposto il divieto di effettuare immersioni subacquee nello specchio d’acqua del Subiolo; divieto subordinato alle operazioni di bonifica della sorgente, dopo la tragica morte di due subacquei avvenuta il 17 ottobre precedente. Il Consiglio comunale nel frattempo approvava una serie di regole di comportamento sull’immersione subacquea in grotta, da applicarsi sia alle due sorgenti dell’Oliero (Grotta Parolini e Covol dei Veci) che alla grotta del Subiolo.

Il presidente del “Comitato di Riapertura Grotte”, Michele De Mori, nel maggio del 2001 si rivolgeva al Tribunale civile di Belluno per richiamare tra l’altro l’illegittimità dell’ordinanza n. 25 e della delibera n. 55 del 1999 del Consiglio comunale per assenza di potere del Comune a regolare il demanio idrico, per l’appartenenza della sorgente “Elefante Bianco” al demanio idrico statale, per mancanza di una motivazione sul pericolo imminente ed attuale. “Non era necessario porre il divieto – veniva sostenuto – essendo stato sufficiente avvertire i cittadini, con cartelli in cui si esponeva il regolamento, il cui rispetto era già garantito dalla norma penale. Altri rimedi erano peraltro possibili, senza necessità del provvedimento di divieto integrale alle immersioni”.

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