Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative.
Modificazioni ed abrogazioni.


Art. 22
(Catasto speleologico)
1. La Regione istituisce il Catasto speleologico regionale al fine di valorizzare la conoscenza dell’ambiente e del territorio anche mediante l’attività speleologica e l’escursionismo.
2. Per la gestione del Catasto speleologico la Regione, attraverso apposita convenzione, si avvale di un organismo di rilevanza regionale nel quale si riconoscono le associazioni di speleologia presenti ed operanti sul territorio regionale.

Art. 27
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge adotta norme regolamentari per l’attuazione della presente legge.

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